Il nuovo Accesso generalizzato e le recenti linee guida ANAC

Il nuovo Accesso generalizzato e le recenti linee guida ANAC

Dal 23 dicembre 2016 deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’ Accesso Generalizzato , che va ad affiancare i due istituti preesistenti, ovvero l’accesso agli atti, disciplinato dalla ex L. 241/1990, e l’Accesso Civico,  limitato ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione contenuti nel cosiddetto “decreto trasparenza”, D.Lgs. 33/2013. Questo nuovo diritto del cittadino è entrato già in vigore il 23 giugno, conosciuto a livello internazionale, e già presenti in altri ordinamenti giuridici, come Freedom Of Information Act (FOIA).
Questo nuovo istituto, disciplinato dall’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, così come novellato dal D. Lgs. 97/2016, è messo a disposizione di qualunque cittadino, senza che lo stesso giustifichi il motivo della richiesta, né abbia un interesse o una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento o ai dati richiesti.
L’ANAC, sentito il parere del Garante della Privacy, ha emanato la delibera n. 1309, del 28 dicembre 2016 (a cui rimandiamo per le FAQ e per approfondimenti sulla materia), ovvero le linee guida utili alle pp.aa. e agli altri soggetti obbligati a garantire questo nuovo diritto di accesso da parte dei cittadini.
Sono stati previsti dei limiti assoluti e relativi a questo nuovo diritto d’accesso.
Per quanto riguarda i primi vengono ribaditi i limiti già imposti per gli altri diritti di accesso, ovvero documenti coperti da Segreto di Stato o per i quali vige un divieto di divulgazione previsto da disposizioni normative precedenti (art. 24, comma 1 della L. 241/1990).
Per tutti gli altri dati e documenti che non rientrano in questa casistica sarà l’Amministrazione Pubblica a valutare caso per caso, se sussistono le condizioni di diniego per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Il diniego deve essere motivato, in quanto non sono possibili motivazioni generiche ma  bisogna indicare quale interesse viene pregiudicato dall’eventuale disclosure considerando anche il contesto temporale nel quale viene richiesto il dato  o documento.
E’ possibile oscurare parti del documento contenenti dati personali che possano comportare pregiudizio e comportare l’identificazione dei soggetti interessati, nel rispetto delle leggi sulla privacy, e allo stesso tempo garantire l’accesso al dato.
E’ possibile pure il diniego reso necessario dalla richiesta di dati talmente massiva, e quindi irragionevole, che paralizzerebbe l’ufficio che dovrebbe raccoglierli. Qualora, invece, la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali l’Amministrazione in caso parere favorevole, di concessione del dato, deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, che possono presentare istanza di opposizione entro 10 giorni, bloccando così il decorso dei 30 giorni a disposizione dell’Ente rilasciante per emanare il provvedimento di accettazione/diniego della richiesta.
Il soggetto di riferimento per eventuali controversie sarà il “difensore civico” che in prima istanza valuterà se l’Amministrazione concedente ha valutato male, negando l’accesso al cittadino o rifiutando l’istanza di opposizione del controinteressato.
Solo in caso di decisione concorde dell’Amministrazione concedente e del difensore civico (per quanto riguarda gli enti locali e Regioni) il cittadino richiedente o il controinteressato potrà proporre ricorso al TAR di competenza.

La discrezionalità lasciata alle pp.aa. nella valutazione caso per caso delle richieste di accesso generalizzato fa sì che le stesse dovrebbero adottare nel breve termine un regolamento interno, in modo da distinguere le tre tipologie di accesso e stabilire procedure standard interne, in modo da accentrare le richieste in unico ufficio specializzato che valuterà le varie tipologie di richiesta e le inoltrerà agli uffici che detengono le informazioni/ dati/ documenti richiesti.
L’ANAC auspica pure l’istituzione presso ogni Amministrazione di un registro di richieste di accesso presentate, da pubblicare sul sito nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti- accesso civico”, con gli estremi della richiesta, ovvero la data della stessa, l’esito e la data della decisione adottata. In questo modo si potrà creare una casistica utile sia al cittadino che all’ANAC, che nel corso degli anni aggiornerà le linee guida rifacendosi pure  alla prassi e alle decisioni adottate dalle Amministrazioni.

Dal 23 dicembre ancora più trasparenza tra P.A. e cittadini con il Freedom Of Information Act (FOIA)

Dal 23 dicembre ancora più trasparenza tra P.A. e cittadini con il Freedom Of Information Act (FOIA)

Il 23 giugno è entrato in vigore il Freedom Of Information Act (FOIA), a seguito , della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 giugno del decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97.
Dal 23 dicembre, data entro cui tutte le PP.AA. dovranno adeguarsi, tutti i cittadini (quindi anche in mancanza di un interesse legittimo) potranno richiedere e ottenere atti e documenti dalle stesse, salvo quelli ottenibili con procedure ad hoc o che contengono dati sensibili (ovvero, per semplificare, quelli riguardanti la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e i dati sensibili dei cittadini) che non possono essere per loro natura divulgabili a terzi.
Il diritto di accesso civico viene così riconosciuto come un diritto universale, rinforzato ed esteso a tutti i cittadini, non senza vincoli né limiti ovviamente.
In attesa delle linee guida dell’ANAC, d’intesa con il Garante della Privacy, che ne delineerà il raggio d’azione e le eccezioni, il decreto legislativo in questione delinea l’iter di ottenimento di informazioni o atti delle pp.aa.
Con una richiesta priva di motivazione, trasmessa per via telematica (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni) all’Amministrazione interessata, il cittadino avanza la richiesta all’ufficio di competenza che detiene l’informazione, i dati o i documenti in questione, o in alternativa può indirizzarla all’URP, o un ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in quest’ultimo caso solo se si tratta di dati da pubblicare obbligatoriamente secondo le norme in vigore).
Una volta ricevuta l’istanza l’Amministrazione ha 30 giorni per concedere l’informazione richiesta, salvo la possibilità di diniego parziale o totale con allegata motivazione; se invece ritiene che l’informazione può ledere la privacy di soggetti controinteressati, è tenuta a comunicare ai suddetti la richiesta, che avranno a disposizione dieci giorni produrre una motivata opposizione alla pubblicazione delle informazioni. Se l’opposizione non viene ritenuta valida, l’Amministrazione concederà l’informazione non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei soggetti contro interessati.
In ogni caso il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il legislatore oltre a prevedere il ricorso al TAR in caso di diniego totale o parziale, ha previsto dei ricorsi stragiudiziali.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va notificato anche all’amministrazione interessata, mentre il difensore civico si deve pronunciare entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
Il diritto all’accesso civico, già presente in forma soft nel nostro ordinamento viene rafforzato, non relegandolo a casi specifici, e investendo i dirigenti dell’Amministrazione dell’onere e della discrezionalità di concedere o meno, valutando caso per caso, le informazioni detenute.

Fonti:
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

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