Certificato di Bilancio 2016
La trasmissione del Certificato al Bilancio 2016 deve avvenire tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) e FIRMA DIGITALE dei sottoscrittori del documento ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2016. Con la release 16.3.0 è già possibile elaborare il certificato di bilancio dal software SICI Studio K per poterlo poi trasmettere al Sistema TBEL.
NON è più prevista la modalità di trasmissione cartacea attraverso le prefetture.
Si raccomanda pertanto di:
– Verificare la disponibilità delle firme digitali di Segretario, Responsabile del servizio finanziario e Organo di revisione economico-finanziaria.
– Recuperare le proprie credenziali di accesso al sistema TBEL. Le credenziali sono state rilasciate via Pec in occasione dell’invio dei precedenti certificati; in caso di smarrimento delle stesse, consultare l’e-mail originale nell’archivio di Posta Elettronica Certificata o nel Sistema di Protocollo.
NOTE OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE VIA PEC
Attenzione: le seguenti informazioni si riferiscono al Sistema TBEL . Tale sistema è gestito dal Ministero dell’Interno e il suo funzionamento è garantito dal loro call center. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel/tbel_faq.html.
- Entrare nel sistema TBEL con le proprie credenziali di accesso (Sotto l’area Servizi del sito internet Finanza Locale del Ministero degli Interni è presente un link di accesso al sistema TBEL http://www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html ).
- Nel sistema TBEL creare il file info.xml indicando i dati richiesti dal sistema (al minimo, tipo di certificato, anno e dati anagrafici di un firmatario), e salvarne una copia sul proprio pc.
- Elaborare il Certificato con il software SICI e generare il file in formato xml secondo le modalità indicate.
- Firmare il file xml (CP1601.XML) ottenuto con le tre firme digitali. Non è necessario che l’apposizione delle firme avvenga contemporaneamente. Non sono ammesse controfirme.
- Inviare al ministero (finanzalocale.prot@pec.interno.it), tramite l’indirizzo PEC utilizzato in fase di accreditamento, una e-mail che contenga come allegati il file firmato e il file info.xml (non firmato); l’oggetto dell’e-mail deve cominciare con la parola TBEL.
- Tenere monitorata la casella pec, perché, dopo l’avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l’eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento.
CAD 3.0 – Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
Il 14 settembre 2016 sono entrate in vigore le modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale. Il D.Lgs del 26 agosto 2016 n. 179 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016 e contiene le modifiche al CAD che portano a compimento la riforma che si era aperta all’indomani della legge di riforma della Pubblica Amministrazione (Riforma Madia).
Le nuove modifiche hanno lo scopo di dare maggior centralità al CAD imponendo alle Amministrazioni di rispettare le norme che esistono già da tempo. Il nuovo CAD, rinominato CAD 3.0, non stravolge l’impianto del precedente codice ma vuole dare maggior enfasi alla cosiddetta “Carta della cittadinanza digitale” e quindi spostare l’attenzione dal processo di digitalizzazione in sé ai diritti digitali dei cittadini e delle imprese.
Il CAD ha come obiettivo quello di portare le Amministrazioni verso l’era del Digital First, in cui il cartaceo è l’eccezione; in tal senso il CAD3.0 introduce novità a livello organizzativo richiedendo ai Comuni di individuare e nominare un responsabile con un’adeguata formazione giuridica tecnologica e manageriale o un ufficio preposto a traghettarli verso questo processo di digitalizzazione totale. Parallelamente a questa nuova struttura, che avrà quindi importanti compiti di coordinazione e di incentivazione, le Amministrazioni dovranno, altresì, individuare anche un Difensore Civico Digitale come garanzia del rapporto telematico tra cittadini ed Amministrazioni.
Il Difensore Civico Digitale sarà, quindi, un soggetto a cui i cittadini e le imprese potranno rivolgersi qualora non vedano riconosciuti i propri diritti digitali, con tempi e costi sicuramente più bassi rispetto all’autorità giudiziaria.
Il CAD3.0 prevede, inoltre, un’estensione dell’ambito di applicazione: a tutte le società a controllo pubblico; attuazione delle norme al processo, sia esso civile, amministrativo, contabile o tributario, salvo che non sia specificato diversamente.
Altro punto focale è rappresentato dal domicilio digitale che sarà obbligatorio non solo per chi già era tenuto ad avere un recapito PEC, ma anche per i semplici cittadini. Sarà compito delle PA fornirne uno al cittadino che non ne possiede e sarà altrettanto obbligatorio per le PA usarlo sempre come mezzo esclusivo di comunicazione.
Queste sono solo alcune delle innovazioni apportate al Codice dell’Amministrazione Digitale. Naturalmente le modifiche richiederanno l’aggiornamento delle regole tecniche; questo compito è stato affidato dal CAD ad AGID che definirà entro i prossimi quattro mesi gli standard e le tecnologie.
Dal canto nostro, come TCS, ci mettiamo a fianco delle Pubbliche Amministrazioni già da subito sia per accompagnarle nel cammino verso la rivoluzione digitale utilizzando mezzi idonei (come il nostro portale al cittadino), sia per erogare corsi di formazione che possano chiarire aspetti tecnici e ambiti di applicazione all’interno delle specifiche realtà Comunali (DPCM del 13/11/2014 su Amministrazione Digitale).
Rilevazione BENI IMMOBILI relativi all’anno 2015
La rilevazione dei beni immobili relativa all’anno 2015 è in corso dal 20 Giugno 2016 sul Portale del Tesoro. Il termine fissato per l’inserimento dei dati è il 30 settembre 2016 (rinviato al 30 Ottobre).
Come citato dal sito del Portale si evidenziano novità rispetto alla rilevazione dei dati 2014:
è stata implementata una nuova sezione “Dichiarazioni” propedeutica all’inserimento dei dati, in cui l’utente deve rendere:
- la dichiarazione relativa alla proprietà di beni immobili e alla detenzione, a qualunque titolo, di proprietà dello Stato o di altre Pubbliche Amministrazioni alla data del 31/12/2015;
- la dichiarazione relativa alla locazione a terzi di beni immobili;
- la dichiarazione relativa alla cessione della proprietà (vendita, permuta, conferimento a fondi) di beni immobili.
Oltre al servizio di invio dati possiamo offrire il progetto di inventario e stesura dei nuovi schemi economico-patrimoniali (D.Lgs 118/2011).
Consultazione pubblica sul Terzo Piano d’Azione OGP italiano
Tra giugno e luglio 2016 è stato elaborato il Terzo piano d’Azione Nazionale del Open Government Partnership, valido per il biennio 2016-2018. Negli anni scorsi, l’Italia ha già completato due cicli d’azione all’interno di OGP, Primo Piano d’Azione Nazionale (2012-2014) e Secondo Piano d’Azione Nazionale (2014-2016), avviando importanti progetti di trasparenza come Soldipubblici, OpenCoesione, ItaliaSicura.
Una delle principali novità di questo Terzo piano di azione è il metodo con cui è stato sviluppato. Il documento è stato elaborato con la partecipazione dei rappresentanti della società civile, riuniti grazie all’istituzione di un Open Government Forum, aperto a tutte le organizzazioni attive sui temi dell’amministrazione. Il piano è stato redatto dal Dipartimento per la funzione pubblica, sulla base delle proposte delle pubbliche amministrazioni coinvolte che, nella definizione delle azioni, hanno tenuto conto – per quanto possibile – delle priorità segnalate dalle organizzazioni della società civile consultate. Il lavoro per la redazione del piano si è, quindi, sviluppato in due fasi: una fase già conclusa il 15 luglio 2016, di consultazione sulle priorità per Terzo Action ed una seconda fase che si concluderà il 31 agosto 2016, di consultazione on line sul miglioramento delle azioni e degli impegni inseriti nella prima bozza del piano.
Per accedere alla consultazione, basta accedere alla sezione Terzo Piano di Azione.
Dopo la chiusura della consultazione, nel mese di settembre 2016, si darà avvio alle azioni del piano che si svolgeranno secondo i tempi previsti per ciascun impegno.
Dal 23 dicembre ancora più trasparenza tra P.A. e cittadini con il Freedom Of Information Act (FOIA)
Il 23 giugno è entrato in vigore il Freedom Of Information Act (FOIA), a seguito , della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 giugno del decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97.
Dal 23 dicembre, data entro cui tutte le PP.AA. dovranno adeguarsi, tutti i cittadini (quindi anche in mancanza di un interesse legittimo) potranno richiedere e ottenere atti e documenti dalle stesse, salvo quelli ottenibili con procedure ad hoc o che contengono dati sensibili (ovvero, per semplificare, quelli riguardanti la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e i dati sensibili dei cittadini) che non possono essere per loro natura divulgabili a terzi.
Il diritto di accesso civico viene così riconosciuto come un diritto universale, rinforzato ed esteso a tutti i cittadini, non senza vincoli né limiti ovviamente.
In attesa delle linee guida dell’ANAC, d’intesa con il Garante della Privacy, che ne delineerà il raggio d’azione e le eccezioni, il decreto legislativo in questione delinea l’iter di ottenimento di informazioni o atti delle pp.aa.
Con una richiesta priva di motivazione, trasmessa per via telematica (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni) all’Amministrazione interessata, il cittadino avanza la richiesta all’ufficio di competenza che detiene l’informazione, i dati o i documenti in questione, o in alternativa può indirizzarla all’URP, o un ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in quest’ultimo caso solo se si tratta di dati da pubblicare obbligatoriamente secondo le norme in vigore).
Una volta ricevuta l’istanza l’Amministrazione ha 30 giorni per concedere l’informazione richiesta, salvo la possibilità di diniego parziale o totale con allegata motivazione; se invece ritiene che l’informazione può ledere la privacy di soggetti controinteressati, è tenuta a comunicare ai suddetti la richiesta, che avranno a disposizione dieci giorni produrre una motivata opposizione alla pubblicazione delle informazioni. Se l’opposizione non viene ritenuta valida, l’Amministrazione concederà l’informazione non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei soggetti contro interessati.
In ogni caso il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il legislatore oltre a prevedere il ricorso al TAR in caso di diniego totale o parziale, ha previsto dei ricorsi stragiudiziali.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va notificato anche all’amministrazione interessata, mentre il difensore civico si deve pronunciare entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
Il diritto all’accesso civico, già presente in forma soft nel nostro ordinamento viene rafforzato, non relegandolo a casi specifici, e investendo i dirigenti dell’Amministrazione dell’onere e della discrezionalità di concedere o meno, valutando caso per caso, le informazioni detenute.
Fonti:
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
eIDAS: il Regolamento UE su firma elettronica e mercato unico digitale
“Instaurare la fiducia negli ambienti online è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale.”
Comincia così il Regolamento UE in materia di eIDAS, identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (Regolamento UE N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014).
eIDAS è l’acronimo di electronic IDentification Authentication and Signature.
Il nuovo Regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, nell’ottica di un miglioramento dei servizi, di una maggior sicurezza nelle transazioni e della creazione di un Mercato Unico Digitale.
Il Regolamento introduce parole chiave quali: marca temporale, posta elettronica certificata, firma elettronica qualificata, autenticazione, servizio fiduciario, sigillo elettronico, certificato di autenticazione, identificazione elettronica. Elementi che già vengono utilizzati e che fanno parte di alcuni dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni.
L’identificazione elettronica, ad esempio, è utile al fine dell’accesso ai servizi in rete (fra questi: SPID, Carta d’Identità Elettronica – CIE e Carta Nazionale dei Servizi – CNS).
A questo proposito, offriamo già da tempo supporto alle Pubbliche Amministrazioni nella designazione del Partner Tecnologico (che abbiamo identificato in Maggioli S.p.A.).
Il regolamento parla anche di “Sportelli Unici”, per garantire che tutte le procedure e formalità relative all’accesso a un’attività di servizi ed al suo svolgimento possano essere facilmente espletate a distanza ed elettronicamente attraverso lo sportello unico corrispondente e con le autorità competenti.
Anche in questo caso, siamo in grado di offrire alle Pubbliche Amministrazioni servizi avanzati come lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
L’Ufficio Tecnico, tramite il SUE, può ricevere i dati delle pratiche edilizie in formato digitale. Il processo è semplice: il progettista o il richiedente compila una pagina web con i dati della pratica: tutti i campi ritenuti necessari devono essere obbligatoriamente compilati, altrimenti non sarà possibile produrre la domanda e presentare l’istanza. Una volta compilata la pagina web, i dati saranno disponibili in tempo reale all’Ufficio Tecnico che potrà, così, lavorare la pratica e produrre tutte le autorizzazioni necessarie.
I vantaggi sono molti: gli operatori dell’Ufficio Tecnico non dovranno più caricare i dati delle pratiche ma li troveranno già caricati direttamente dai progettisti; dovranno solo verificare la correttezza del dato. Il tutto si integra perfettamente con il Regolamento UE in materia di eIDAS e con il DPCM del 13/11/2014 in materia di Amministrazione Digitale. Meno fila allo sportello: la maggior parte del lavoro può essere fatto dal progettista direttamente online in qualunque orario (il servizio web è disponibile 24 ore su 24).
Per facilitare il tutto è anche possibile prevedere una prima fase ibrida in cui mantenere sia il caricamento online dei dati della pratica, sia la presentazione della domanda cartacea allo sportello.
Possiamo anche prevedere un corso di formazione per i tecnici del territorio comunale sulle modalità di presentazione della pratica online, così da poterli assistere nel passaggio dal cartaceo al digitale e così da agevolare il lavoro all’Ufficio Tecnico.
Gli stessi principi sono validi per il SUAP.
Dal 1° luglio, quindi, in tutti i paesi dell’Unione Europea una firma elettronica qualificata avrà lo stesso valore giuridico di una firma autografa.
Inoltre, sempre dalla stessa data, verrà esposto un marchio di fiducia UE per aiutare i consumatori ed il mercato ad identificare i servizi fiduciari qualificati per i quali il valore giuridico è più elevato.
Come scrive Andrea Servida (Commissione Europea) sul portale di ForumPA, non bisogna dimenticare che eIDAS non regolamenta soltanto firma elettronica e servizi fiduciari ma anche il riconoscimento transfrontaliero di credenziali di identificazione ed autenticazione elettronici in uso nei paesi UE per consentire a cittadini ed imprese di accedere agevolmente e in piena sicurezza a servizi pubblici online. Le norme eIDAS per l’identificazione e l’autenticazione elettronica prenderanno effetto in settembre 2018 ma, già ora, gli Stati Membri hanno la possibilità di applicare queste norme su base volontaria.
Anche l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) si è espressa favorevolmente all’introduzione del Regolamento n. 910/2014, evidenziando che la norma permetterà di agevolare nel contempo la fruibilità dei servizi online di tutte le pubbliche amministrazioni dell’Unione e il commercio elettronico grazie all’introduzione di una normativa che consente di innalzare la fiducia reciproca fra consumatori e imprese (Stefano Arbia, AgID).
Per concludere, quindi, il Regolamento UE su eIDAS è un passo in avanti nell’era della digitalizzazione e un’opportunità per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare tecnologie ed esporre servizi in grado di migliorare le attività e di integrarsi perfettamente nel mercato unico digitale.
JEREMY RIFKIN : è successo al ForumPA
L’appuntamento annuale tenutosi al Palazzo dei Congressi di Roma, giunto alla sua 27esima edizione , si è confermato il più importante evento di formazione, aggiornamento e confronto della Pubblica Amministrazione.
Noi c’eravamo! Come cittadini interessati alle nuove norme legate al tema dei diritti, della cittadinanza digitale, della trasparenza della PA e, come impresa che da oltre 10 anni è inserita nella grande macchina amministrativa per migliorarne i livelli di funzionamento e l’efficacia dell’operare attraverso i suoi servizi .
La cerimonia d’apertura ha visto protagonista l’economista statunitense Jeremy Rifkin – oltre che scrittore ed attivista, Rifkin è considerato una delle 150 personalità che influiscono maggiormente sull’amministrazione pubblica degli Stati Uniti, conosciuto per le consulenze ad enti e istituzioni pubbliche – che con una lectio magistralis ha alimentato momenti di pensiero , di riflessione e approfondimento su quale debba essere la forma e la sostanza di una PA in grado di cogliere e vincere le sfide per il futuro.
Un futuro tangibile, diretto verso una nuova rivoluzione industriale, la terza per l’esattezza, che parla di digitale, informazione e condivisione , cambiamenti questi che vengono plasmati piuttosto che affrontati.
Rifkin non perde tempo ad evidenziare come il modello di business italiano non funzioni: la problematica risiede nella generale incapacità di vedere all’innovazione non come “valore aggiunto” bensì come riduzione dei costi .
Bisogna comprendere che l’investimento iniziale oggi migliora l’efficientamento e di conseguenza genera un abbassamento dei costi nel tempo, verso la marginalità zero, contrariamente a quanto il passato con le sue grandi rivoluzioni insegna ; uscire pertanto da questo preconcetto consentirebbe una più veloce risposta agli stimoli che società e mercato stanno offrendo.
Quel che emerge è proprio la difficoltà della nostra PA ad accogliere ed attuare un modus operandi che rifletta le dinamiche del cambiamento; i fatti dimostrano come l’amministrazione sia ancora disallineata rispetto alle esigenze di trasformazione e innovazione obbligata dalla realtà socio-economica sebbene se ne riconoscano gli effetti positivi.
Lo slogan circolare dell’evento, offre uno spunto importantissimo : il PAese cambia, cambia la PA .
<< E’ proprio nella società che risiedono le best practices che la PA dovrebbe recepire ed implementare a livello strutturale per restituire poi modelli operativi, evoluti in termini di efficienza aggregata e di economia collaborativa che vadano nell’interesse della collettività >>
I punti affrontati richiamano esigenze da sempre esistite e che oggi meritano maggiore attenzione: la sostenibilità ambientale , la razionalizzazione energetica degli edifici pubblici , la ristrutturazione delle infrastrutture obsolete, l’abbandono del cartaceo in favore della sua trasformazione in dato digitale, sono solo alcuni degli esempi che mirano al completo rinnovamento della PA., il tutto da farsi nell’ottica della sharing economy o economia della condivisione.
Tema centrale questo, quale risposta ai cambiamenti climatici, all’ecosistema in difficoltà, alla distribuzione della ricchezza a dir poco squilibrata e a una crisi economica che non ha dato tregua per anni; essa consiste nelle iniziative basate sui network orizzontali e sulla partecipazione della comunità in opposizione alle istituzioni centralizzate, un’economia quindi generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali gestite mettendo in contatto gli utenti e offrendo servizi ottimizzati.
<< I cambiamenti devono avvenire all’interno , accelerando il processo che va verso l’informatizzazione e le tecnologie digital, e anche i cittadini stessi possono e devono divenire protagonisti di questo processo di innovazione , come cittadini attivi”che partecipano alle decisioni e che “prendano sulle spalle” parte di quel servizio tutto a carico delle PA (attraverso gli open data) evitando ritardi nella documentazione, ad esempio >>.
E’ arrivato il momento di attuare davvero una visione e recepire questo nuovo ciclo economico: le amministrazioni pubbliche , centrali e locali, devono trasformare il proprio approccio ed essere pionieri di un sistema che ,facendo leva sulla rivoluzione digitale e destinando opportunamente le risorse , si doti di fondamenta solide per la costruzione del vantaggio competitivo del presente e del futuro.
DPCM 13/11/14 – Regole tecniche dell’Amministrazione Digitale
11 agosto 2016 è la data entro la quale le Pubbliche Amministrazioni devono adeguare le proprie procedure al DPCM del 13/11/2014, ovvero alle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici originali a valore legale.
Il Decreto fa in modo che le informazioni vengano pensate, prodotte, trasferite e conservate completamente in digitale: non più la “digitalizzazione” del cartaceo, ma la produzione dell’informazione che nasce già in digitale. Parliamo di informazione e non di semplici file, perché i documenti informatici saranno dei file ben strutturati, ricchi di metadati che riportano l’intero ciclo di vita del documento informatico e consentono relazioni logiche tra le informazioni digitali.
Alla luce di tutto questo, le Pubbliche Amministrazioni devono dotarsi di strumenti idonei alla realizzazione degli adempimenti.
I nostri clienti già sanno che offriamo strumenti in grado di adempiere a tutti gli obblighi e che, comunicando tra loro ed interscambiando dati, offrono una suite completa che riceve e produce documenti digitali e ne traccia il flusso dall’origine fino alla conservazione: protocollo informatico in collegamento con la contabilità finanziaria, con l’albo pretorio, con le delibere, determine e contratti, con la trasparenza, con la produzione dell’XML per l’ANAC e con la piattaforma per la conservazione digitale.
Ecco elencati, di seguito, alcuni articoli del DPCM del 13 novembre 2014 che trattano il tema:
- Art. 7, 11 e 15 – Trasferimento, nel sistema di conservazione, dei documenti informatici e amministrativi, dei fascicoli, dei registri e repertori, ed esito dell’operazione (DPCM 3/12/2015 art. 8)
- Art. 13 – Formazione dei fascicoli informatici della PA (CAD Capo III, DPR 445 art. 61 – 64)
- Art.14 – Formazione dei registri e repertori informatici (DPR 445 art. 50 – 52 e 53 comma 5)
A questo proposito, per i giorni di martedì 28 giugno, mercoledì 29 giugno e venerdì 30 giugno dalle 10:00 alle 12:00 mettiamo a disposizione dei nostri clienti un webinar gratuito realizzato da StudioK.
Il webinar tratterà il DPCM del 13/11/2014, gli adempimenti da assolvere entro l’11 agosto 2016 a livello pratico e procedurale, e le soluzioni offerte dalla suite SICI di StudioK.
Per partecipare è necessario iscriversi: potete usare il messaggio che già da giorni compare nella barra laterale degli applicativi, oppure cliccare questo link e scegliere una data, oppure contattarci per effettuare l’iscrizione.
Siamo inoltre disponibili, successivamente al webinar, ad eventuali chiarimenti ed ad illustrarvi le soluzioni specifiche da adottare presso il Vostro ente.
SCIA: le novità della nuova disciplina
Semplificazione per la SCIA nella Riforma della PA, con un unico modello valido in tutto il Paese, da presentare , anche in via telematica, ad un unico sportello, che interagirà con le eventuali altre amministrazioni interessate. In pratica, la Segnalazione certificata di inizio attività per lavori edilizi o aprire un’attività d’impresa diventa una mera comunicazione, da accogliere in automatico (purché non servano autorizzazioni espresse). Anzi, l’eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Il nuovo modulo unificato a livello nazionale per la SCIA sarà pubblicato sui siti delle pubbliche amministrazioni.
Le novità sono contenute in un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno nell’ambito dell’attuazione della Riforma della PA (legge 124/2015), in particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni; la stessa costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere oppure scatta il silenzio – assenso dell’amministrazione che equivale ad accoglimento dell’istanza. Nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta invece ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi, Il provvedimento di sospensione dell’attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente paesaggi, e via dicendo).
I modelli e la procedura sono rese uniformi su tutto il territorio nazionale, semplificando così il lavoro dei professionisti che seguono più pratiche e che, al momento, richiedono procedure diverse.
Periodo transitorio questo del 2016 che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017 quando le nuove regole sulla SCIA saranno operative.