File XML per ANAC – Impegni e liquidazioni su bandi di gara e contratti

File XML per ANAC – Impegni e liquidazioni su bandi di gara e contratti

E’ in scadenza l’adempimento della Legge 190/2012 (art. 1 comma 32) in base al quale le Pubbliche Amministrazioni devono produrre il file XML da inviare all’ANAC. Il file conterrà i dati degli impegni e delle liquidazioni dell’anno 2017 che sono stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di gara e contratti” (DL 33/2013 Art. 37) del sito web istituzionale dell’ente.

L’adempimento prevede i seguenti passi:

  • produrre un XML nel formato standard contenente tutti gli impegni di spesa e le relative liquidazioni effettuate dal 1/1/2017 al 31/12/2017;
  • caricare il file XML su uno spazio web sul quale rimanga sempre disponibile;
  • compilare il modulo pdf messo a disposizione sul sito dell’anticorruzione a questo link (se si apre una pagina con scritto “Please wait” scaricare dalla stessa pagina il file e salvarlo sul desktop del proprio computer);
  • compilare il modulo pdf appena scaricato inserendo il link al file ANAC e il codice fiscale dell’ente;
  • inviare un’email all’indirizzo “comunicazioni@pec.anticorruzione.it” allegando tale modulo compilato: usare per l’invio dell’email un indirizzo pec istituzionale dell’ente,

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito dell’ANAC a questo link.

Sul sito amministrazionicomunali.it è possibile verificare la validità del file ANAC.

Sul sito dell’anticorruzione è possibile verificare l’esito di accesso al file da parte dell’ANAC per ogni Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo che i nostri applicativi APK sono in grado di estrarre automaticamente il file XML, gestire in automatico le pubblicazioni dei dati, gli impegni e le liquidazioni e mettono a disposizione lo spazio ftp sul quale appoggiare il file XML il cui link va inviato all’ANAC.

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Estrazione dati per ANAC in formato XML

Estrazione dati per ANAC in formato XML

Si avvicina la scadenza del 31 gennaio (PROROGATA AL 20 FEBBRAIO) entro la quale le Pubbliche amministrazioni devono estrarre in formato XML i dati degli impegni di spesa relativi all’anno precedente, ed inviare all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – ex AVCP – una pec contenente l’apposito modulo pdf debitamente compilato. L’obbligo è previsto dalla Legge 190/2012.

La struttura del file XML nel quale sono contenuti i dati, è descritta dalle specifiche tecniche pubblicate dall’ANAC il 16 dicembre 2014.

L’applicativo Studio K di “Delibere, Determine e Contratti” mette a disposizione una serie di funzionalità per verificare la coerenza dei dati, per fare dei controlli massivi, aggiornare gli impegni di spesa e l’importo delle relative somme liquidate, per l’estrazione del file XML e collocarlo su un link ftp messo a disposizione gratuitamente, per poter poi comunicare l’URL all’ANAC tramite il file pdf scaricabile dal sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Oltre a questo, il programma consente di predisporre la pubblicazione dei dati direttamente sulla pagina dell’Amministrazione Trasparente, all’interno delle voci: “Bandi di gara e contratti” prevista dal D.Lgs 33/2013 art. 37 e “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” prevista dal D.Lgs 33/2013 art. 26 rispettando il formato tabellare descritto nell’allegato tecnico della normativa e rispettando la possibilità di prelevare i contenuti in formato open data.

In più, l’applicativo delle determine integra perfettamente la firma digitale che può essere apposta in tempo reale a tutti gli atti prodotti con il software, e consente di produrre, archiviare e firmare i contratti in forma pubblica amministrativa, oltre ad avere una funzionalità per l’estrazione del plico per l’Agenzia delle Entrate.

Per concludere, l’applicativo è perfettamente adeguato al DPCM del 13/11/2014 su “regole tecniche dell’amministrazione digitale”, permettendo:

  • la creazione automatica del fascicolo digitale
  • la produzione automatica del file XML dei metadati associati al fascicolo digitale
  • invio automatico in conservazione a norma
  • integrazione della firma digitale

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Il nuovo Accesso generalizzato e le recenti linee guida ANAC

Il nuovo Accesso generalizzato e le recenti linee guida ANAC

Dal 23 dicembre 2016 deve essere data immediata applicazione all’istituto dell’ Accesso Generalizzato , che va ad affiancare i due istituti preesistenti, ovvero l’accesso agli atti, disciplinato dalla ex L. 241/1990, e l’Accesso Civico,  limitato ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione contenuti nel cosiddetto “decreto trasparenza”, D.Lgs. 33/2013. Questo nuovo diritto del cittadino è entrato già in vigore il 23 giugno, conosciuto a livello internazionale, e già presenti in altri ordinamenti giuridici, come Freedom Of Information Act (FOIA).
Questo nuovo istituto, disciplinato dall’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, così come novellato dal D. Lgs. 97/2016, è messo a disposizione di qualunque cittadino, senza che lo stesso giustifichi il motivo della richiesta, né abbia un interesse o una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento o ai dati richiesti.
L’ANAC, sentito il parere del Garante della Privacy, ha emanato la delibera n. 1309, del 28 dicembre 2016 (a cui rimandiamo per le FAQ e per approfondimenti sulla materia), ovvero le linee guida utili alle pp.aa. e agli altri soggetti obbligati a garantire questo nuovo diritto di accesso da parte dei cittadini.
Sono stati previsti dei limiti assoluti e relativi a questo nuovo diritto d’accesso.
Per quanto riguarda i primi vengono ribaditi i limiti già imposti per gli altri diritti di accesso, ovvero documenti coperti da Segreto di Stato o per i quali vige un divieto di divulgazione previsto da disposizioni normative precedenti (art. 24, comma 1 della L. 241/1990).
Per tutti gli altri dati e documenti che non rientrano in questa casistica sarà l’Amministrazione Pubblica a valutare caso per caso, se sussistono le condizioni di diniego per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Il diniego deve essere motivato, in quanto non sono possibili motivazioni generiche ma  bisogna indicare quale interesse viene pregiudicato dall’eventuale disclosure considerando anche il contesto temporale nel quale viene richiesto il dato  o documento.
E’ possibile oscurare parti del documento contenenti dati personali che possano comportare pregiudizio e comportare l’identificazione dei soggetti interessati, nel rispetto delle leggi sulla privacy, e allo stesso tempo garantire l’accesso al dato.
E’ possibile pure il diniego reso necessario dalla richiesta di dati talmente massiva, e quindi irragionevole, che paralizzerebbe l’ufficio che dovrebbe raccoglierli. Qualora, invece, la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali l’Amministrazione in caso parere favorevole, di concessione del dato, deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, che possono presentare istanza di opposizione entro 10 giorni, bloccando così il decorso dei 30 giorni a disposizione dell’Ente rilasciante per emanare il provvedimento di accettazione/diniego della richiesta.
Il soggetto di riferimento per eventuali controversie sarà il “difensore civico” che in prima istanza valuterà se l’Amministrazione concedente ha valutato male, negando l’accesso al cittadino o rifiutando l’istanza di opposizione del controinteressato.
Solo in caso di decisione concorde dell’Amministrazione concedente e del difensore civico (per quanto riguarda gli enti locali e Regioni) il cittadino richiedente o il controinteressato potrà proporre ricorso al TAR di competenza.

La discrezionalità lasciata alle pp.aa. nella valutazione caso per caso delle richieste di accesso generalizzato fa sì che le stesse dovrebbero adottare nel breve termine un regolamento interno, in modo da distinguere le tre tipologie di accesso e stabilire procedure standard interne, in modo da accentrare le richieste in unico ufficio specializzato che valuterà le varie tipologie di richiesta e le inoltrerà agli uffici che detengono le informazioni/ dati/ documenti richiesti.
L’ANAC auspica pure l’istituzione presso ogni Amministrazione di un registro di richieste di accesso presentate, da pubblicare sul sito nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti- accesso civico”, con gli estremi della richiesta, ovvero la data della stessa, l’esito e la data della decisione adottata. In questo modo si potrà creare una casistica utile sia al cittadino che all’ANAC, che nel corso degli anni aggiornerà le linee guida rifacendosi pure  alla prassi e alle decisioni adottate dalle Amministrazioni.

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